simulazione di atto di donazione, controdichiarazione, atto ricognitivo


 

Not. Giovanna Iorini

giorini@notariato.it

 

Caso assai strano.

1. Atto di donazione da figlia (coniugata con figli) a madre (vedova) di una quota immobiliare ereditata dal defunto padre.

2. Vendita da parte della madre dell'intero immobile ad un terzo.

3. Ora madre e figlia mi dicono che la donazione n. 1 in realtà è stata una vendita, in quanto effettivamente vi è stato esborso del prezzo, e vorrebbero stipulare un "atto di rettifica" da cui risulti la natura effettiva del primo trasferimento.

 

A prima vista mi pare che si rientri nella fattispecie del negozio simulato (relativamente).

Si tratterebbe quindi, di rendere nota la relativa controdichiarazione.

Vari problemi:

1. Impostazione dell'atto: atto di rettifica?

2. Effetti dell'atto "di rettifica" nei confronti del terzo acquirente. Probabilmente è stato quest'ultimo a chiedere un atto del genere, per i soliti problemi di riducibilità delle donazioni, essendo intenzionato a stipulare un mutuo avente ad oggetto l'immobile de quo.

3. La stipulazione di questo atto impedirebbe agli eventuali legittimari di esperire l'azione di riduzione e successiva azione di restituzione nei confronti dell'avente causa dalla donataria?

4. Come sarebbe tassato questo utimo atto?

 

Escluderei la risoluzione della donazione per i suoi effetti "ex tunc", che pregiudicherebbero, quindi, l'acquisto del terzo. 

 

 


 

Not. Vito Erasmo Dimita

vdimita@notariato.it

 

Provo a braccio ad esprimere un parere:

 

1) Dovrebbe trattarsi non di un atto "di rettifica" ma di un atto ricognitivo (confessione della simulazione relativa) con indicazione del prezzo, quietanza, garanzie e quant'altro;

 

2) Ritengo che l'atto ricognitivo della simulazione, debitamente trascritto, dovrebbe essere opponibile ai legittimari del simulato donante e quindi sufficiente a fugare le preoccupazioni dell'avente causa dal simulato donatario;

 

3) L'atto dovrebbe scontare le imposte proprie della vendita; inconveniente da non sottovalutare la probabile applicazione della sanzione prevista dall'art. 72 del D.P.R. 131/1986 (occultazione di corrispettivo).